Art. 2
In vigore dal 6 ago 2007
In deroga all' del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.
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