Art. 2

In vigore dal 6 ago 2007
In deroga all' del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:937:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2007/937 — Testo vigente | Portale Normativo