Art. 1
In vigore dal 6 ago 2007
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a)
per le uve secche:
i)
0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;
ii)
0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2008;
b)
per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
Storico versioni
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