Art. 1

In vigore dal 6 ago 2007
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue: a) per le uve secche: i) 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; ii) 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2008; b) per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
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