Art. 1
In vigore dal 1 ago 2007
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
1)
all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;
2)
all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
3)
all'articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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