Art. 1
In vigore dal 1 ago 2007
1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000 e per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007, la Bulgaria e la Romania possono richiedere alla Commissione, entro il 10 luglio 2007, un ulteriore finanziamento per le spese dell'esercizio finanziario 2007 al di sopra dell'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento e fino a concorrenza del 90 % della dotazione finanziaria loro assegnata con decisione 2007/381/CE. I suddetti Stati membri possono spendere, entro il 15 ottobre 2007, il 90 % della loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola 2006/2007.
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le richieste di ulteriori finanziamenti presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento da altri Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a e b) del suddetto regolamento e degli importi notificati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l'esercizio finanziario 2007 alla Bulgaria ed alla Romania non si applica alcuna riduzione per quanto riguarda la loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola successiva.
Storico versioni
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