Art. 1

In vigore dal 1 ago 2007
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e unicamente in Bulgaria e in Romania, i contratti relativi ai pomodori stipulati tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i trasformatori riconosciuti possono essere firmati entro e non oltre il 31 luglio 2007 e almeno dieci giorni prima dell’inizio delle consegne contrattuali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2007/921 — Testo vigente | Portale Normativo