Art. 1

In vigore dal 27 lug 2007
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, di 93 % o più, originario dell'India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905 22 90 10). 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società indicate di seguito è la seguente: Produttore Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Neeru Enterprises, Rampur, India 3,3  % A827 Tutte le altre società 7,5  % A999 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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