Art. 2
In vigore dal 26 lug 2007
1. In deroga all', paragrafo 2, i breakfast sausages e la carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G immessi sul mercato conformemente alla direttiva 94/36/CE prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data limite per il consumo o alla data di durabilità minima.
2. L' non si applica alle partite di breakfast sausages e di carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in fase di trasporto verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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