Art. 1
In vigore dal 26 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 del presente regolamento, i quantitativi di granturco ammissibili all'intervento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono attribuiti per le campagne 2007/2008 e 2008/2009, in due fasi denominate “fase n. 1” e “fase n. 2”, alle condizioni e modalità fissate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
La fase n. 1 inizia il 1o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 1o dicembre in Svezia e il 1o novembre negli altri Stati membri e corre fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte per tutti gli Stati membri nell'ambito di questa fase.
La fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui al paragrafo 2, secondo comma, del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.
2. Al termine della fase n. 1, la Commissione contabilizza tutte le offerte di granturco ricevibili presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri fino al 31 dicembre, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse ogni settimana dagli Stati membri, a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i).
Se i quantitativi totali offerti superano i quantitativi massimi fissati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione stabilisce e pubblica, non oltre il 25 gennaio, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se i quantitativi non vengono superati, il coefficiente di attribuzione è uguale a 1 e la Commissione pubblica il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la fase n. 2.
Entro il 31 gennaio, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta pari ad un quantitativo uguale al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.
3. A partire dal primo mercoledì del mese di febbraio, la Commissione contabilizza ogni settimana tutte le offerte di granturco presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri entro il venerdì della settimana precedente, alle ore 12 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri, a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i).
Quando il quantitativo che resta disponibile all'intervento viene superato, la Commissione stabilisce e pubblica, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se il quantitativo non viene superato, il coefficiente di attribuzione è pari a 1, i quantitativi offerti sono considerati accettati e la Commissione mette a disposizione degli operatori sul proprio sito web http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, al massimo entro il mercoledì di ciascuna settimana, il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la settimana in corso.
Entro il nono giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta a concorrenza di un quantitativo uguale al quantitativo offerto, moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.
4. Le offerte di cui ai paragrafi 2 e 3 sono contabilizzate dall'organismo di intervento competente, alla data in cui vengono ricevute.
Le offerte presentate non possono essere modificate, né ritirate.
5. Le offerte sono accompagnate, pena l'irricevibilità, dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR per tonnellata. Quest'ultima è costituita al momento della presentazione dell'offerta ma, se costituita nel corso della prima fase sotto forma di una cauzione bancaria, può essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2.
6. La cauzione copre i quantitativi offerti dall'offerente a norma dei paragrafi 2 o 3.
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la cauzione è totalmente incamerata nel bilancio comunitario nei casi seguenti:
a)
quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %;
b)
quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli .
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli organismi d'intervento effettuano il controllo dei quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, fatte le dovute distinzioni, le norme e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (*1), per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nel quadro delle operazioni di ammasso pubblico, e più in particolare di quelle previste all'allegato I, sezione B.III del suddetto regolamento. Tali controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un'analisi del rischio. Tali percentuali minime di controlli si applicano unicamente nel corso della fase n. 1.
La cauzione è interamente svincolata:
a)
per i quantitativi offerti non attribuiti,
b)
per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento.
(*1)
GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.»
"
2)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.»
b)
al paragrafo 3, è soppresso il terzo comma;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Per i cereali offerti all'intervento, diversi dal granturco, l'ultima consegna deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell'offerta, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio per gli altri Stati membri.
Per il granturco, la consegna deve avvenire fra il 1o febbraio e il 30 aprile per le offerte effettuate nel corso della fase n. 1 e non oltre la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento per le offerte effettuate nel corso della fase n. 2, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.»
3)
L'articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
«Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un “ente assuntore” ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta.
Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3.»
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma e, per il granturco, entro la fine del secondo mese successivo a ognuna delle ultime consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.»
4)
All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
«Il disposto del presente comma non si applica al sorgo offerto nei mesi di agosto e settembre.»
5)
L'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 bis
1. Per ogni cereale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ogni Stato membro comunica, per via elettronica, le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, in particolare:
a)
ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles):
i)
i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 bis del presente regolamento;
ii)
i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento;
iii)
i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii);
iv)
i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento;
b)
il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (*2);
c)
il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (*3);
d)
entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (*4), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate anche in assenza di offerte di quantitativi. In assenza di comunicazione delle informazioni di cui paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione desume che nello Stato membro interessato non sia stata presentata alcuna offerta.
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri e si applicano soltanto previa informazione del comitato di gestione per i cereali. Essi sono adattati ed aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.
(*2)
GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76."
(*3)
GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1."
(*4)
GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.»
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