Art. 1
Tasse
In vigore dal 24 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è modificato come segue:
1)
all', le lettere a) e b) sono sostituite da quanto segue:
«1)
le tasse da corrispondere:
a)
all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002;
b)
all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE (*1);
2)
le tasse stabilite dal presidente dell'Ufficio.
(*1)
GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.»;"
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Tasse
1. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato al presente regolamento.
2. Le tasse di designazione individuale da pagare all'Ufficio internazionale in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con l'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato del presente regolamento.»;
3)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le tasse e le tariffe dovute all'Ufficio sono pagate in euro mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»;
4)
l'articolo 7 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»;
b)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»;
5)
l'allegato è modificato come segue:
a)
il seguente punto 1 bis è inserito nella tabella:
«1 bis.
Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello)
62 »
b)
il seguente punto 11 bis è inserito nella tabella:
«11 bis.
Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale [articolo 13, paragrafo 1, e articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002] — (per ogni disegno o modello):
a)
per il primo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)
31
b)
per il secondo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)
31
c)
per il terzo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)
31
d)
per il quarto periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)
31 »
Storico versioni
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