Art. 1

Esame dei motivi di rifiuto

In vigore dal 24 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è modificato come segue: 1) È inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Esame dei motivi di rifiuto 1.   Se nel corso dell’esame di cui all’articolo 106 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, risulta che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento suddetto ovvero che contrasta con l’ordine pubblico o di buon costume, l’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale dell’organizzazione della proprietà intellettuale (di seguito “l’Ufficio internazionale”, una notifica di rifiuto nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, indicando i motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (di seguito “l’atto di Ginevra”, e approvato con decisione 2006/954/CE del Consiglio (*1). 2.   L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare, ai sensi dell’articolo 106 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, alla registrazione internazionale nei confronti della Comunità, limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti della Comunità o presentare le proprie osservazioni. 3.   Se il titolare della registrazione internazionale deve essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all’Ufficio a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, la notifica di rifiuto deve fare menzione dell’obbligo del titolare di farsi rappresentare nei modi stabiliti dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento citato. Il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis. 4.   Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine stabilito, l’Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale. 5.   Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra. Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio entro il termine prescritto, l’Ufficio conferma la decisione che rifiuta la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Questa decisione è soggetta a ricorso ai sensi delle disposizioni del titolo VII (Ricorsi) del regolamento (CE) n. 6/2002. 6.   Se il titolare rinuncia alla registrazione internazionale ovvero se limita la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli nei confronti della Comunità, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l’Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente. (*1)   GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.»;" 2) L’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario 1.   La domanda di rinnovo della registrazione contiene: a) il nome della persona che chiede il rinnovo; b) il numero di registrazione; c) all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo. 2.   Le tasse dovute in forza dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti: a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare; b) all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002. 3.   Se viene effettuato nei modi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2246/2002, il pagamento di cui al paragrafo 2 si presume costituire richiesta di rinnovo, a condizione che contenga tutte le indicazioni prescritte dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo e dall’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento. 4.   Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dallo stesso articolo 13 e dal presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. 5.   Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel registro. Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell’, paragrafo 4. L’Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente. 6.   Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione. 7.   Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite. 8.   Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per uno o più disegni o modelli, che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.»; 3) È inserito il seguente articolo 22 bis: «Articolo 22 bis Rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità La registrazione internazionale deve essere rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.» 4) All’articolo 31, è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.» 5) All’articolo 47, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.» 6) All’articolo 71, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   L’Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali dei disegni e modelli che designano la Comunità sotto forma di un link elettronico alla banca dati interrogabile gestita dall’Ufficio internazionale.»
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