Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006

In vigore dal 24 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 1913/2006 è modificato come segue: 1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all' del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.»; 2) all'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «(c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; 3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2.   Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.” » " (*1)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.” » " 4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006 L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Tasso di cambio Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*2). (*2)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.” » " (*2)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.” » "
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In sintesi

La disposizione aggiorna le regole relative ai tassi di cambio e alle restituzioni per diversi prodotti agricoli. Per gli aiuti sul latte e prodotti lattiero-caseari destinati agli allievi delle scuole, il cambio applicabile è quello del primo giorno del periodo di riferimento della domanda. Per il prezzo minimo della barbabietola, si applica il tasso medio stabilito dalla Banca centrale europea nel mese precedente il fatto generatore. Infine, per i cereali e la distillazione, si precisano le date di validità del tasso di restituzione e le regole per le cauzioni e gli importi correlati.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione i fatti generatori e i tassi di cambio applicabili a specifici aiuti, prezzi, restituzioni e cauzioni nel settore agricolo.

A chi si applica

Si applica agli operatori agricoli, alle distillerie, ai fornitori di prodotti lattiero-caseari per le scuole e ai produttori di barbabietole.

Esempio pratico

Un'impresa che fornisce latte alle scuole richiede il pagamento dell'aiuto per un determinato periodo: il tasso di cambio applicato per calcolare l'importo spettante sarà quello registrato il primo giorno del periodo indicato nella domanda. Analogamente, un'azienda che distilla cereali applicherà il tasso di restituzione valido al momento del controllo o al primo giorno del successivo periodo fiscale di distillazione.

Cosa è cambiato

Sono state modificate le regole sui tassi di cambio e di restituzione: per il latte nelle scuole il fatto generatore coincide con il primo giorno del periodo della domanda; per il prezzo della barbabietola si usa la media BCE del mese precedente; per i cereali sono stati ridefiniti i criteri temporali di applicazione del tasso di restituzione e i riferimenti per importi, prezzi e cauzioni.

Domande frequenti

Qual è il fatto generatore per il tasso di cambio dell'aiuto latte nelle scuole?È il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento presentata dall'interessato.
Come viene calcolato il tasso di cambio per il prezzo minimo della barbabietola?Viene utilizzato il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, così come stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).
Quale tasso di restituzione si applica per i cereali distillati in periodi fiscali successivi al controllo?Si applica il tasso valido il primo giorno di ciascun periodo fiscale di distillazione interessato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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