Art. 2
In vigore dal 23 lug 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca
Tipo di nave
Stato membro
Licenze o contingente
Pesca del tonno
Tonniere congelatrici con reti a circuizione
Spagna
13
Francia
12
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari di superficie
Spagna
13
Portogallo
5
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Storico versioni
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