Art. 2

In vigore dal 23 lug 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze o contingente Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 13 Francia 12 Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie Spagna 13 Portogallo 5 Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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