Art. 2
In vigore dal 23 lug 2007
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
—
pescherecci con reti a circuizione
Francia:
Spagna:
27 % delle licenze disponibili
73 % delle licenze disponibili
—
pescherecci con palangari di superficie
Spagna:
Portogallo:
6 unità
6 unità
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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