Art. 2

In vigore dal 23 lug 2007
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: — pescherecci con reti a circuizione Francia: Spagna: 27 % delle licenze disponibili 73 % delle licenze disponibili — pescherecci con palangari di superficie Spagna: Portogallo: 6 unità 6 unità Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
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