Art. 1
In vigore dal 23 lug 2007
1. Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2005 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1241/2005 sono svincolate alle seguenti condizioni:
a)
il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente:
i)
di cui all' del regolamento (CE) n. 1217/2005; o
ii)
di cui all' del regolamento (CE) n. 1241/2005;
b)
al 1o gennaio 2007 i diritti di importazione erano stati utilizzati solo in parte o non erano stati utilizzati affatto.
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o gennaio 2007.
Storico versioni
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