Art. 1
In vigore dal 23 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all’, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:
a)
assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi:
i)
alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o
ii)
ad armi e munizioni che restano sotto la custodia del Servizio speciale di sicurezza per i fini operativi voluti e siano state fornite, con l'approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006;
b)
finanziamenti e assistenza finanziaria relativi:
i)
alle armi e al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,
ii)
a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,
iii)
ad armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,
iv)
a equipaggiamenti militari non letali — salvo armi e munizioni non letali — destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento.
2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;
2)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in deroga all' del presente regolamento, l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:
a)
alle armi e al materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma:
b)
agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo;
c)
alle armi e munizioni destinati ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.
L'autorizzazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene chiesta tramite l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.
Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui alla lettera c).
2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato I o attraverso gli stessi.
2. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.»;
4)
l'allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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