Art. 1
In vigore dal 19 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 378/2005 è modificato come segue:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’LCR impone al richiedente il versamento di un diritto di 6 000 EUR per ciascuna domanda (“il diritto”).»;
2)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:850:oj#art-1