Art. 1

In vigore dal 19 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 378/2005 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’LCR impone al richiedente il versamento di un diritto di 6 000 EUR per ciascuna domanda (“il diritto”).»; 2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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