Art. 1
In vigore dal 16 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 197/2006 è modificato come segue:
1)
all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che:
i)
detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali;
ii)
tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»;
2)
all'articolo 5, la data del «31 luglio 2007» è sostituita dalla data del «31 luglio 2009».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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