Art. 1
In vigore dal 16 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 817/2006 è modificato come segue:
a)
all’articolo 4, paragrafo 1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
«1. In deroga agli , le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:»;
b)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle condizioni che ritengono appropriate, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.»;
c)
all’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a)
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, indicate nei siti web elencati all’allegato II, e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
b)
cooperano con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.»;+
d)
all’articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l’aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell’allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l’impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004. L’autorità competente, indicata in un sito web elencato all’allegato II, e la Commissione sono informate prima di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa gli altri Stati membri.»
e)
è inserito il nuovo articolo seguente:
«Articolo 13 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all’allegato II o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali successive modifiche delle stesse.»;
f)
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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