Art. 8

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 11 lug 2007
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale 1.   La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. 2.   In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario. 3.   Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:864:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo