Art. 29
Elenco delle convenzioni
In vigore dal 11 lug 2007
Elenco delle convenzioni
1. Entro l'11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all', paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento:
i)
un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
ii)
le denunce di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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