Art. 20

Obbligazioni solidali

In vigore dal 11 lug 2007
Obbligazioni solidali Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:864:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligazioni solidali (Art. 20 Regolamento (UE) 2007/864) — Testo vigente | Portale Normativo