Art. 2

Obbligazioni extracontrattuali

In vigore dal 11 lug 2007
Obbligazioni extracontrattuali 1.   Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo. 2.   Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere. 3.   Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a: a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni; b) un danno comprende i danni che possono verificarsi.
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