Art. 2
Obbligazioni extracontrattuali
In vigore dal 11 lug 2007
Obbligazioni extracontrattuali
1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:
a)
un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
b)
un danno comprende i danni che possono verificarsi.
Storico versioni
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