Art. 17
Norme di sicurezza e di condotta
In vigore dal 11 lug 2007
Norme di sicurezza e di condotta
Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.
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