Art. 17

Norme di sicurezza e di condotta

In vigore dal 11 lug 2007
Norme di sicurezza e di condotta Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.
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Norme di sicurezza e di condotta (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/864) — Testo vigente | Portale Normativo