Art. 12

Modifiche

In vigore dal 11 lug 2007
Modifiche Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è modificato come segue: 1) all’ il paragrafo 4 è soppresso; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) “frontiere esterne degli Stati membri”: le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone; 2) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota; 3) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di cui un membro della squadra o l’agente distaccato è guardia di frontiera; 4) “membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante; 5) “Stato membro richiedente”: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio; 6) “agenti distaccati”: gli agenti dei servizi della guardia di frontiera di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante che partecipano alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.»; 3) all’, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «g) invia squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (*1). (*1)   GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.»;" 4) all’ il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione.»; 5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Squadre di intervento rapido alle frontiere Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l’Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito “le squadre”), per la durata necessaria, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 863/2007. Articolo 8 ter Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere 1.   Nelle situazioni di cui all’articolo 8 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell’Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. 2.   Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 8 sexies. Articolo 8 quater Formazione ed esercitazioni Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d’intervento rapido di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l’Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale. Articolo 8 quinquies Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere 1.   Una domanda d’invio di una squadra a norma dell’articolo 8 bis contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l’invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente. 2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro. 3.   Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro. 4.   Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa. 5.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’articolo 8 sexies. 6.   Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo. 7.   In caso di assenza o d’impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto. 8.   Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. 9.   Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. Articolo 8 sexies Piano operativo 1.   Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi: a) la descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso; b) la durata prevedibile della missione delle squadre; c) l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre; d) la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d’ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante; e) la composizione delle squadre; f) il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione e la posizione gerarchica delle stesse; g) le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre a norma dell’. 2.   Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti. Articolo 8 septies Referente nazionale Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento. Articolo 8 octies Agente di coordinamento 1.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante. 2.   L’agente di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di coordinamento: a) funge da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante; b) funge da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio; c) controlla la corretta attuazione del piano operativo; d) riferisce all’Agenzia su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre. 3.   A norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’esecuzione del piano operativo e sull’invio delle squadre. 4.   Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia. nonies Costi 1.   L’Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui agli articoli 8 bis e 8 quater: a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine; b) costi di vaccinazione; c) costi relativi ad assicurazioni specifiche; d) costi di assistenza sanitaria; e) diaria, spese di alloggio comprese; f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell’Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre.»; 6) l’ è sostituito dai seguenti: « Competenze e compiti degli agenti distaccati 1.   Gli agenti distaccati sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli di frontiera o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*2), e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento. 2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa comunitaria e la legislazione dello Stato membro ospitante. 3.   Gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. 4.   Gli agenti distaccati indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come partecipanti all’operazione congiunta o al progetto pilota. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, gli agenti distaccati sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 10 bis, che esibiscono su richiesta. 5.   In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Prima dell’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. 6.   In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, compreso l’uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo. 7.   In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati esclusivamente per legittima difesa di sé stessi, di agenti distaccati o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. 8.   Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare gli agenti distaccati a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Gli agenti distaccati consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione. 9.   La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati. 10.   I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Articolo 10 bis Documento di riconoscimento 1.   L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia agli agenti distaccati un documento nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, ai fini dell’identificazione e dell’attestazione dei diritti del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati dell’agente distaccato: a) nome e cittadinanza; b) grado; e c) una fotografia digitale recente. 2.   Il documento è restituito all’Agenzia al termine dell’operazione congiunta o del progetto pilota. Articolo 10 ter Responsabilità civile 1.   Quando gli agenti distaccati operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla sua normativa nazionale. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto. 3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 239 del trattato. 5.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. Articolo 10 quater Responsabilità penale Durante la missione di un’operazione congiunta o di un progetto pilota, gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime. (*2)   GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.» "
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