Art. 1
In vigore dal 11 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:
1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
b)
al paragrafo 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono.»
2)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate nel corso di un esercizio annuale a condizione che restino conformi all' del regolamento (CE) n. 797/2004. I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione ogni progetto di adeguamento delle azioni nel corso di un esercizio annuale ai sensi del primo comma nel caso in cui un'azione non fosse stata inizialmente prevista e notificata nell'ambito del programma triennale. In assenza di opposizione della Commissione, l'adeguamento previsto diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione.
Entro due mesi dal termine di ciascun esercizio annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dell'esecuzione delle spese per tipo di azione.»
3)
L'articolo 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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