Art. 1
Adeguamento della capacità di pesca
In vigore dal 10 lug 2007
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è modificato come segue:
1)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Adeguamento della capacità di pesca
1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati.
3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione (*1), ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei rispettivi regolamenti. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, la capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.
4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.
5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
6. A partire dal 1o gennaio 2007, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, gli Stati membri sono autorizzati a riassegnare alle navi nuove e alle navi esistenti la seguente capacità in termini di stazza, purché tale capacità non determini un aumento dello sforzo di pesca:
—
il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e
—
il 4 % della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.
I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
Nell'assegnare la capacità di pesca ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri danno la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (*2)
7. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
(*1)
GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3."
(*2)
GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1
»."
2)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità
1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:
a)
l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;
b)
l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:
i)
di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT; ovvero
ii)
di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT;
c)
la sostituzione di un motore con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere compensata con una riduzione di capacità in termini di potenza pari al 20 % della potenza del motore sostituito. La riduzione di potenza del 20 % è detratta dai livelli di riferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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