Art. 4

In vigore dal 10 lug 2007
1.   I dazi doganali per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2007 che rientrano nel campo di applicazione dei prodotti di uno dei contingenti tariffari elencati in allegato possono essere ridotti, su richiesta del dichiarante, in conformità dei dazi doganali ivi stabiliti. 2.   La domanda recante l’indicazione del contingente interessato è presentata entro il 14 agosto 2007 all’ufficio doganale responsabile dell’immissione in libera pratica del prodotto in questione. Essa è accompagnata da tutta la documentazione pertinente che provi che il prodotto importato rientra nel campo di applicazione del contingente e che il medesimo è stato o sarà utilizzato in conformità delle condizioni di utilizzazione finale stabilite nell’allegato per il contingente tariffario in questione. 3.   Il presente articolo si applica unicamente nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario alla data di accettazione della domanda debitamente motivata. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano per quanto di ragione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/824 — Testo vigente | Portale Normativo