Art. 1
In vigore dal 6 lug 2007
L'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra:
a)
divieto,
b)
una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure
c)
nessun controllo nel paese di destinazione,
secondo quanto indicato nell'allegato.
Storico versioni
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