Art. 1

In vigore dal 6 lug 2007
L'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra: a) divieto, b) una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure c) nessun controllo nel paese di destinazione, secondo quanto indicato nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:801:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo