Art. 1

In vigore dal 6 lug 2007
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2007 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007) e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato come segue: — Belgio: 16 UDE, — Bulgaria: 1 UDE, — Repubblica ceca: 4 UDE, — Danimarca: 8 UDE, — Germania: 16 UDE, — Estonia: 2 UDE, — Irlanda: 2 UDE, — Grecia: 2 UDE, — Spagna: 2 UDE, — Francia 8 UDE, — Italia: 4 UDE, — Cipro: 2 UDE, — Lettonia: 2 UDE, — Lituania: 2 UDE, — Lussemburgo: 8 UDE, — Ungheria: 2 UDE, — Malta: 8 UDE, — Paesi Bassi: 16 UDE, — Austria: 8 UDE, — Polonia: 2 UDE, — Portogallo: 2 UDE, — Romania: 1 UDE, — Slovenia: 2 UDE, — Slovacchia: 8 UDE, — Finlandia: 8 UDE, — Svezia: 8 UDE, — Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE, — Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»; 2) all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma: «La Bulgaria e la Romania trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l’esercizio contabile 2007 anteriormente al 31 luglio 2007.»; 3) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
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