Art. 1
In vigore dal 5 lug 2007
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 3 luglio 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 16,62 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 23,66 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 27,97 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 4 luglio 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'6 luglio 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 settembre 2007.
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