Art. 3
In vigore dal 29 giu 2007
Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti all' e gestiti conformemente all', una prova di origine valida rilasciata dalle competenti autorità islandesi è presentata alle autorità doganali comunitarie secondo le norme conformi alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
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