Art. 1
In vigore dal 29 giu 2007
All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il 70 % dei quantitativi di cui all’, paragrafo 3, punto 1), lettera b), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1o luglio dell’anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. Inoltre detto obbligo non si applica ai prodotti assegnati alla Romania nel quadro del piano annuale 2007. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.»
Storico versioni
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