Art. 1
In vigore dal 29 giu 2007
Il regolamento (CE) n. 3223/94 è così modificato:
1)
All', paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essi sono diminuiti dei seguenti importi:
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di un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze;
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delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale.
Per le spese di trasporto e di assicurazione da dedurre in conformità al terzo comma gli Stati membri possono fissare degli importi forfettari. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo sono immediatamente comunicati alla Commissione.»
2)
All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:
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Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,
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Bulgaria: Sofia,
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Repubblica ceca: Praga,
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Danimarca: Copenaghen,
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Germania: Amburgo, Monaco, Francoforte, Colonia, Berlino,
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Estonia: Tallinn,
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Irlanda: Dublino,
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Grecia: Atene, Salonicco,
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Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,
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Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
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Italia: Milano,
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Cipro: Nicosia,
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Lettonia: Riga,
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Lituania: Vilnius,
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Ungheria: Budapest,
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Malta: Attard,
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Paesi Bassi: Rotterdam,
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Austria: Vienna-Inzersdorf,
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Polonia: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,
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Portogallo: Lisbona, Porto,
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Romania: Bucarest, Constanta,
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Slovenia: Lubiana
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Slovacchia: Bratislava,
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Finlandia: Helsinki,
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Svezia: Helsingborg, Stoccolma,
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Regno Unito: Londra.»
3)
All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui per i prodotti di cui all'allegato, parte A, e durante i periodi di applicazione indicati nel medesimo, venga fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il prezzo unitario ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.»
4)
All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato, parte A, nel caso in cui non sia stato possibile calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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