Art. 14

Norme di produzione animale

In vigore dal 28 giu 2007
Norme di produzione animale 1.   Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’, le seguenti norme si applicano alla produzione animale: a) riguardo all’origine degli animali: i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’, paragrafo 1, lettera c); iii) gli animali presenti nell’azienda all’inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione: i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali; ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali; iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale; iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni; v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici; vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale; vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata; viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione; ix) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura nocive alla salute delle api; x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali; xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura; c) riguardo alla riproduzione: i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale; ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale; iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni; iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali; d) riguardo all’alimentazione: i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione; ii) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all’agricoltura biologica; iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani; iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’; v) non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici; vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno; e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie: i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene; ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa; iii) è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica; iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario; f) riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’. 2.   Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Norme di produzione animale (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo