Art. 2

In vigore dal 28 giu 2007
Per un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il documento commerciale di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 e i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato X del regolamento in questione, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad accompagnare i prodotti cui si riferiscono.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/829 — Testo vigente | Portale Normativo