Art. 3
In vigore dal 28 giu 2007
1. La ripartizione e la gestione delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di cui all', comprese le licenze di pesca, sono effettuate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. In deroga al paragrafo 1, se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri a norma del paragrafo 1, comprese quelle scambiate a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 entro i termini fissati nell'allegato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, può procedere, alla scadenza dei termini fissati nell'allegato, al trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro che le detiene ad un altro Stato membro.
Questa nuova ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica i criteri di ripartizione relativi alla assegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.
3. Per ciascuna delle specie elencate nell'allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:
a)
un mese prima della data prevista nell'allegato e
b)
la data prevista nell'allegato.
4. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, le modalità e i criteri di applicazione del suddetto meccanismo di ripartizione. Fintantoché non saranno state adottate tali modalità, nulla osta alla Commissione di applicare il meccanismo previsto dal paragrafo 2.
Storico versioni
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