Art. 1
In vigore dal 28 giu 2007
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:
1)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri attribuiscono a ogni impresa cui è attribuita una quota di zucchero per tale campagna a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, e che ha utilizzato tale quota esclusivamente per produrre zucchero per estrazione dal melasso, una quota transitoria pari al 25 % di tale quota. Detta quota transitoria può essere utilizzata soltanto per la produzione di zucchero per estrazione dal melasso.»;
2)
al paragrafo 4, la frase introduttiva dell'elenco è sostituita dalla seguente:
«Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis:»;
3)
il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti paragrafi 6 e 7:
«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3;
b)
anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 bis.
7. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1o gennaio 2006.
Anteriormente al 31 dicembre 2007 essi comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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