Art. 2
In vigore dal 28 giu 2007
In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2007.
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