Art. 1
In vigore dal 21 giu 2007
All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno scolastico 2006/2007, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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