Art. 2

Divieti

In vigore dal 20 giu 2007
Divieti La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
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