Art. 1
In vigore dal 18 giu 2007
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.
5,8 %
A787
Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.
0 %
A788
Tutte le altre società
29,6 %
A999
3. L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:691:oj#art-1