Art. 3
In vigore dal 18 giu 2007
Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10), e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia. Gli importi depositati che eccedono l'aliquota del dazio definitivo fissata all', paragrafo 2, sono svincolati.
Storico versioni
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