Art. 5
In vigore dal 13 giu 2007
L’autorità preposta alla sicurezza notifica all’Agenzia il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca di tutte le parti A e B dei certificati di sicurezza rilasciati conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.
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