Art. 1

Obiettivo comunitario

In vigore dal 12 giu 2007
Obiettivo comunitario 1.   L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne («obiettivo comunitario»), è quello di ridurre all'1 % o meno la percentuale massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium entro il 31 dicembre 2011. 2.   Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito nell’allegato. 3.   La Commissione potrà riesaminare il programma di test di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta nel 2009, il primo anno dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
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