Art. 1

In vigore dal 12 giu 2007
In aggiunta ai quantitativi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1249/2006 e (CE) n. 92/2007, un quantitativo definitivo di 131 525 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007: a) 125 525 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India; b) 6 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
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