Art. 1

In vigore dal 11 giu 2007
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, le quantità di granturco acquistate dagli organismi di intervento sono limitate alle seguenti quantità massime: — 1 500 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2007/2008, — 700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009, — 0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.»
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