Art. 1
In vigore dal 11 giu 2007
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, le quantità di granturco acquistate dagli organismi di intervento sono limitate alle seguenti quantità massime:
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1 500 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
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700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
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0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:735:oj#art-1