Art. 1

In vigore dal 11 giu 2007
All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse medio sopportato da uno Stato membro, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione, è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la Commissione può coprire, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, l’importo corrispondente al tasso d’interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d’interesse uniforme.»
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