Art. 2

Limiti biologici di sicurezza

In vigore dal 11 giu 2007
Limiti biologici di sicurezza 1.   Ai fini del presente regolamento, gli stock di passera di mare e di sogliola si considerano nei limiti biologici di sicurezza negli anni nei quali, secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), sono rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la biomassa dei riproduttori dello stock di passera di mare è superiore a 230 000 tonnellate; b) il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di passera di mare è inferiore a 0,6 annuo; c) la biomassa dei riproduttori dello stock di sogliola è superiore a 35 000 tonnellate; d) il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di sogliola è inferiore a 0,4 annuo. 2.   Se il CSTEP consiglierà di utilizzare altri livelli di biomassa e di mortalità per pesca per stabilire limiti biologici di sicurezza, la Commissione proporrà di modificare il paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:676:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo