Art. 1
In vigore dal 11 giu 2007
Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell’allegato.
2. Fatto salvo il secondo comma, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.
I sottocontingenti disponibili per ciascuna fecoleria per la campagna 2007/2008 sono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 3
Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido di cereali.»;
2)
l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:671:oj#art-1