Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 11 giu 2007
Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:
1)
è inserito il seguente capo:
«CAPO X bis
MISURE SPECIALI PER IL TONNO ROSSO NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO
SEZIONE 1
Misure di gestione
Articolo 80 bis
Campo d’applicazione
Il presente capo stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di misure speciali per il tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Esso si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Articolo 80 ter
Definizioni
Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
a)
“PCC”: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
b)
“peschereccio”: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
c)
“operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;
d)
“attività di trasferimento”: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:
i)
dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;
ii)
da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
e)
“tonnara”: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;
f)
“ingabbiamento”: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;
g)
“ingrasso”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;
h)
“allevamento”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;
i)
“trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto;
j)
“nave officina”: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
k)
“pesca sportiva”: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
l)
“pesca ricreativa”: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
m)
“compito II”: il compito II quale definito dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel “Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico” (terza edizione, ICCAT, 1990).
Articolo 80 quater
Contingente
1. Ciascuno Stato membro può assegnare il contingente nazionale di tonno rosso alle proprie navi e tonnare autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.
2. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione
Articolo 80 quinquies
Operazioni di pesca congiunta
1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.
2. All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.
3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
SEZIONE 2
Misure tecniche
Articolo 80 sexies
Periodi di divieto della pesca
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007 (4):
a)
la pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2007, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;
b)
la pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2007;
c)
la pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008;
d)
la pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008.
Articolo 80 septies
Utilizzo di aeromobili
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007, è vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.
Articolo 80 octies
Taglia minima
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 80 decies, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:
a)
tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;
b)
tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.
3. Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nella parte I dell’allegato XVI bis.
Articolo 80 nonies
Piano di campionamento per il tonno rosso
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 520/2007, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.
2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II.
3. Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.
4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all’ICCAT entro il 31 maggio 2008 per i campionamenti effettuati nel 2007.
Articolo 80 decies
Catture accessorie
1. Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.
3. Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.
4. L’articolo 80 quindecies e l’articolo 80 septdecies, paragrafo 3, si applicano agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso.
Articolo 80 undecies
Pesca ricreativa
1. Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca.
2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.
3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.
Articolo 80 duodecies
Pesca sportiva
1. Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca.
2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.
3. Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.
SEZIONE 3
Misure di controllo
Articolo 80 terdecies
Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso
1. Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la sua bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.
2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007 affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. I pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo.
4. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.
Articolo 80 quaterdecies
Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
1. Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.
2. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007, affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. Le tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT non possono pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo.
4. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.
Articolo 80 quindecies
Porti designati
1. Alle navi di cui all’articolo 80 terdecies è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.
3. Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
Articolo 80 sexdecies
Trasbordo
1. In deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell’ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.
2. Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:
a)
orario previsto di arrivo;
b)
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
c)
informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;
d)
nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,
e)
nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
f)
quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.
3. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.
4. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:
a)
quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
b)
data e porto di trasbordo;
c)
nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
d)
zona geografica in cui sono state effettuate le catture.
5. All’arrivo della nave, l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo procede all’ispezione della nave ricevente e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.
6. Entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo trasmette all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo.
7. Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato XVI bis, parte III.
Articolo 80 septdecies
Disposizioni in materia di registrazione
1. Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario di cui all’articolo 80 terdecies annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato XVI bis, parte II.
2. Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari:
a)
se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:
—
la data e l’ora delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,
—
la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,
—
il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie,
—
il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
b)
per le navi impegnate in un’operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:
—
la data e l’ora dell’operazione di pesca congiunta,
—
la posizione (longitudine/latitudine) dell’operazione di pesca congiunta,
—
dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,
—
il nome e l’indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.
3. Se una nave da pesca impegnata in un’operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera è imputata ciascuna cattura.
4. In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
a)
orario previsto di arrivo;
b)
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
c)
informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.
5. In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro quarantotto ore dalla conclusione dello sbarco l’autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all’autorità di bandiera della nave.
Articolo 80 octiesdecies
Controllo in porto o nell’allevamento
1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto.
2. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.
3. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.
Articolo 80 novodecies
Dichiarazioni di cattura
1. Il comandante di una nave da pesca di cui all’articolo 80 terdecies trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).
2. La dichiarazione è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo o dopo l’inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni di pesca congiunta il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comandante di una nave da pesca trasmette ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.
4. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT per via elettronica o con altri mezzi.
5. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera.
Articolo 80 vicies
Controllo incrociato
1. Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati SCP (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.
Articolo 80 unvicies
Operazioni di ingabbiamento
1. Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.
2. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.
3. Prima di ogni operazione di trasferimento l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.
Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:
a)
la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente individuale sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; o
b)
il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o
c)
la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
4. Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell’allegato XVI bis, parte III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.
Articolo 80 duovicies
Attività delle tonnare
1. Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse con relativa dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro quarantotto ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.
2. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Articolo 80 tervicies
Programma di osservazione
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:
a)
sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l’intera durata dell’operazione di pesca;
b)
sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici;
c)
sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;
d)
sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna;
e)
sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.
L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:
a)
verifica la conformità della nave al presente capo;
b)
registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo;
c)
osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
d)
avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT.
L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
2. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall’azienda.
L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:
a)
osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001;
b)
convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’articolo 80 unvicies;
c)
svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
Articolo 80 quatervicies
Finanziamento
Le misure speciali per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sono ammissibili ai sensi dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5).
Articolo 80 quinvicies
Misure di mercato
1. Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente capo.
2. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
3. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.
Articolo 80 sexvicies
Coefficienti di conversione
Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
Articolo 80 septvicies
Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT
1. È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975). Il testo del programma è riportato nell’allegato XVI bis, parte IV.
2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori incaricati dello svolgimento di ispezioni in mare.
3. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.
4. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
5. Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma per il 2007 e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri».
2)
l’allegato I D è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3)
il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis.
Storico versioni
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